Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Gli immobili dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono escluse le installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.
Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere infine le caratteristiche funzionali elencate dalla Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 4, art. 5.
Approfondimenti
I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti non devono superare il 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate (Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 2).
È possibile allestire campeggi all'interno di parchi regionali solo se le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi lo consentono. Il gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.
I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Possono esserci anche piazzole per clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, ma non devono essere superiori al 20% del numero complessivo di quelle autorizzate (Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 3).
Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base al servizio offerto, all'ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive:
- i campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti elencati nella Legge regionale 26/03/1993, n. 13, tab. a, tab. b
- i villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti nella Legge Regionale 26/03/1993, n. 13, tab. a, tab. c.
Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo cameristico itinerante rurale ed escursionisti.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estiva-invernale e sono autorizzati a esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.
La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 10 gennaio. Per le strutture attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso (Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 15).
Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono svolte dal SUAP, sentito l'ente provinciale per il turismo (Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616, art. 56 e Legge regionale 29/05/1980, n. 54, art. 19).
Ai fini dell’assegnazione di una determinata classificazione i titolari dell'attività devono inviare una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, impianti e attrezzature, nonché alla ubicazione e aspetti. La denuncia deve essere effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione (Legge regionale 15/03/1984, n. 15, art. 11).
Per le nuove strutture la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati (Legge regionale 15/03/1984, n. 15, art. 7).
Il SUAP, entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso il termine di trenta giorni il silenzio del SUAP equivale al provvedimento di accoglimento (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art. 1, com. 57).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel comune (Legge regionale 07/08/2014, n. 16, art. 50-ter).
Tutte le strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti tramite il portale regionale turismoweb.regione.campania.it.
I prezzi vanno comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche ai prezzi già comunicati possono essere applicate dal 1° giugno, ma vanno comunicate alla Regione entro il 1° marzo. Anche nel caso di prezzi invariati la comunicazione prezzi da inviare entro il 1° ottobre va trasmessa ugualmente.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Campania.