Rivendita di giornali e riviste (edicole)

Rivendita di giornali e riviste (edicole)

La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata in chioschi-edicola o in locali commerciali. 

Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e periodici.

Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre merci vendono quotidiani, riviste o entrambi. Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi presenti nel Decreto legislativo 24/04/2001, n. 170, art. 2. In questo caso la vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Attività stagionale

L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a 180 giorni (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 109, com. 2).

Vendita di altri prodotti ed erogazione di servizi

I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici (Legge regionale 21/04/2020, n. 7, art. 110).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:58.54