Piscine pubbliche e parchi acquatici

Piscine pubbliche

La piscina è un complesso attrezzato per la balneazione con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche nell'acqua.

Sono considerate piscine destinate a un'utenza pubblica:

  • le piscine pubbliche (piscine il cui accesso presume l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento)
  • le piscine a uso collettivo che comprendono le piscine turistico-ricettive (inserite in strutture adibite, in via principale, ad attività ricettive) e le piscine collettive (inserite in scuole, caserme, centri benessere o simili)
  • i parchi acquatici.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per svolgere l'attività è inoltre necessario installare un impianto di ventilazione meccanica, rispettando i requisiti stabiliti dal Decreto ministeriale 01/02/1986 e le norme CEI relativamente all'impianto elettrico (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37).

Approfondimenti

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Rischio incendio

Se la piscina ha una capienza superiore a 100 persone oppure ha una superficie lorda superiore a 200 m² occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).

Somministrazione di alimenti e bevande

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Pubblico spettacolo

Le piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralità indistinta di persone non si configurano come locali di pubblico spettacolo (ad esempio le piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere).

Le piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico si configurano invece come locali di pubblico spettacolo, quindi oltre a presentare la segnalazione certificata di inizio attività occorre ottenere i relativi titoli abilitativi.

Servizio di salvataggio

Quando sono presenti contemporaneamente più di 20 persone o la superficie delle vasche è superiore a 50 m², il servizio di salvataggio deve essere effettuato da un assistente bagnante. Nel caso di vasche con superficie superiore a 400 m², il servizio deve essere effettuato da almeno due assistenti bagnanti.

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche e applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di una ogni 500 m².

Per vasche oltre 1.000 m² deve essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da una società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza può  essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso dell'abilitazione della Federazione Italiana Nuoto (Decreto Ministeriale 18/03/1996, art. 14).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:58.54